L’attesa dopo il Decreto Rilancio
FreeSolar ha dedicato un articolo al Decreto Rilancio, rimanendo in attesa per gli sviluppi che la conversione in Legge avrebbe portato. Finalmente è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 77/2020, con tante conferme ma anche interessanti modifiche e introduzioni.
Nuovi soggetti beneficiari
- Condomini.
- Persone fisiche (fuori dall’attività di impresa, arti e professioni se non insediate in un condominio). C’è un’importante novità: il Superbonus al 110% è stato esteso alle seconde case. In altre parole, ciascun contribuente potrà fruire dell’agevolazione su uno o due immobili, con ritocchi ai tetti di spesa agevolabile, che ora dipendono dal numero di unità dell’edificio. Verranno comunque riconosciute le detrazioni per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio.
- Estensione soggettiva anche riguardo a Onlus, le organizzazioni di volontariato e promozione sociale, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché le società sportive dilettantistiche, che potranno accedere legittimamente al bonus per determinati interventi, elencati dalla stessa Legge.
- Se l’immobile in questione è disciplinato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, in caso di riqualificazione energetica potrà accedere al Superbonus anche in assenza di lavori trainanti.
Riepilogo: Lavori Trainanti
Cappotto termico: interventi di isolamento termico di almeno il 25% delle superfici opache verticali e orizzontali degli edifici.
Riscaldamento centralizzato: Riscaldamento centralizzato: interventi sulle parti comuni degli ei per la sostituzione dei generatori di calore autonomi e conversione in impianti centralizzati a pompa di calore con efficienza almeno pari alla classe A (anche ibridi) o a condensazione nei condomini. Sono incluse eventuali spese di bonifica e smaltimento del vecchio impianto.
Riscaldamento in contesto unifamiliare: sostituzione del generatore di calore con caldaia a condensazione o pompa di calore (anche ibrida) negli edifici unifamiliari.
Nuovi tetti di spesa in casi di miglioramento energetico
I tetti di spesa agevolabile degli interventi secondari, come installazione di impianto fotovoltaico e colonnine di ricarica negli edifici, sono rimasti identici rispetto al Decreto Rilancio.
Sono stati invece rivisti i tetti di spesa agevolabile in correlazione ai lavori trainanti.
Lavoro trainante 1 – Cappotto termico
• Tetto di 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
• Tetto di 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
• Tetto di 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Lavoro trainante 2 – Riscaldamento centralizzato nei condomini
• Tetto di 20mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
• -Tetto di 15mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Si possono detrarre anche spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
Lavoro trainante 3 – Riscaldamento in contesto unifamiliare
Il tetto di spesa è di 30mila euro. Anche in questo caso, si possono detrarre anche spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
L’agevolazione in concreto
Resta uguale la ripartizione annuale del Superbonus (cinque quote di uguale importo). Conosciamo già le alternative alla detrazione in sede di dichiarazione dei redditi: sconto in fattura da parte dell’installatore e cessione del credito di imposta al fornitore o alle banche (con la stessa ripartizione della detrazione).
Il visto di conformità
La legge 77 introduce una novità di rilievo, in caso si scelga sconto in fattura o cessione del credito: il visto di conformità. Si tratta di un documento necessario affinché la detrazione diventi credito di imposta in caso di cessione del credito a terzi e per lo sconto in fattura. Il visto dovrà accertare la conformità dei dati contenuti nella documentazione attestante la sussistenza dei presupposti per la detrazione di imposta.
Il visto di conformità va rilasciato da soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (vi rientrano, ad esempio, commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, responsabili dei CAF).
Saranno questi stessi soggetti a verificare che ci siano le asseverazioni e le attestazioni che certificano la presenza dei requisiti e la congruità delle spese sostenute. L’asseverazione sarà trasmessa in copia a ENEA.
È utile ricordare che la retribuzione di questi professionisti rientra nelle spese ammesse alla detrazione, come vi rientra anche il costo dello stesso visto di conformità, l’attestato di prestazione energetica e la redazione dell’asseverazione.
Una volta stabilito se avvalersi di sconto in fattura o cessione del credito, la scelta deve essere comunicata per via telematica. Le modalità di trasmissione saranno comunicate dall’Agenzia delle Entrate con un provvedimento attuativo, atteso entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 77/2020 (18 luglio).
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Per sfruttare al meglio le detrazioni fiscali al 110%, verificare se sussistono le condizioni e inoltrare correttamente le informazioni a ENEA, affidati all’esperienza di FreeSolar. Siamo l’azienda per l’energia di sempre più aziende e famiglie del Friuli Venezia Giulia, affiancando i nostri Clienti con consulenze di risparmio personalizzate, anche per i disbrighi burocratici.