Il rapporto tra fotovoltaico e il paesaggio
Se si pensa a ‘energia verde che deturpa il paesaggio’, al grande pubblico viene in mente l’eolico. Basti pensare che diverse Regioni osteggiano in modo più o meno aperto le turbine eoliche, poiché la loro mole ha innegabile un impatto visivo sul territorio. Un esempio per tutte, la Campania, che nel 2016 ha emanato varie delibere per limitare in modo massiccio le nuove installazioni.
Più difficile, per un cittadino comune, soffermarsi con lo sguardo su dei pannelli solari, magari ospitati su un tetto, e trovare che deturpino il paesaggio: il pubblico ha infatti sempre accolto con positività gli impianti fotovoltaici, sin dalla loro prima comparsa.
Gli installatori, invece, conoscono gli ostacoli che si possono incontrare, specialmente in un caso: il vincolo paesaggistico.
Cos’è il vincolo paesaggistico?
Il vincolo paesaggistico è uno strumento di controllo che lo Stato prevede a tutela di paesaggi e immobili che hanno un pregio storico, artistico, paesaggistico. Serve per evitare che un aumento delle costruzioni rovini l’aspetto del territorio e delle opere. Ciò non si traduce in un divieto tout court, ma in una lunga trafila burocratica atta ad accertare che i nuovi interventi non rechino danno al valore ambientale dell’area. Serve l’autorizzazione paesaggistica da parte della Regione, su parere vincolante della Sovrintendenza ai Beni paesaggistici e ambientali.
In un Paese come l’Italia, dove il valore storico e culturale degli immobili a volte ostacola l’armonia tra Storia e il futuro dell’energia, ciò si è spesso tradotto in permessi negati. A cui va aggiunta la mancanza di una legislazione omogenea in materia.
Tre sentenze importanti
Sentenza 25 gennaio 2012, n. 48 del TAR Veneto
“La presenza dei pannelli fotovoltaici appoggiati sul tetto di una qualsiasi abitazione, e formanti corpo con esso, è insignificante in un siffatto contesto, tanto più considerata l’ampia ed acquisita presenza sul territorio regionale di impianti simili, di contenute analoghe dimensioni, tali da essere ormai divenuti un elemento architettonico sostanzialmente insignificante”.
Sentenza 10 ottobre 2016, n. 4650 del TAR Napoli sez. VII
[si] “deve verificare se la realizzazione del progetto comporti una compromissione dell’area protetta, accertando in concreto la compatibilità dell’intervento con il mantenimento e l’integrità dei valori dei luoghi.”
Sentenza 18 gennaio 2018, n. 496 del TAR Lombardia sez. III
“La presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici – pur innovando la tipologia e morfologia della copertura – non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva”.
L’orientamento sembra chiaro e di buonsenso: a meno che l’intervento non sia effettivamente di sconvolgimento estetico, non c’è ragione di bloccare un progetto che porterebbe risparmio ed energia pulita.
Perché la sentenza del TAR Lombardia è così importante rispetto alle altre?
La recente sentenza del TAR ha avuto più rilievo delle altre e questo potrebbe far pensare che, per qualche motivo, sia più importante. Nello specifico, però, ha rilievo proprio perché si aggiunge alla linea delle sentenze precedenti, che affermano gli stessi principi. In generale, sentenze possono essere anche molto diverse tra loro e ugualmente valide. Per questo solo una linea comune va a costruire quella che si chiama “giurisprudenza consolidata”, cioè un orientamento ben delineato che integra appieno le norme di Legge e aiuta a decidere ogni volta che esse sono troppo varie, poco chiare o incomplete.
Un ostacolo in meno?
Sembra proprio di sì. Ed è positivo che ci sia l’intento di accogliere e promuovere sempre di più il fotovoltaico: significa riconoscere l’importanza dell’Ambiente come paritaria ai vincoli paesaggistici.
→ Per verificare se l’area dove si vuole costruire l’impianto è sottoposta a vincolo, basta consultare il SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico)
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